Una legge che opera in difformità rispetto ai princìpi fondamentali dello Stato e incorre in palesi vizi di illegittimità costituzionale.

Questo è per il Forum delle Famiglie di Puglia il ddl n. 253 del 14/11/2017 sulle “Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dell’identità di genere” approvato dalla Giunta regionale. È un’opinione già espressa con chiarezza durante l’audizione in Commissione consiliare il 18 gennaio scorso.

Il testo si limita infatti a contrastare e sanzionare solo le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, escludendo tutte le altre numerose ed egualmente rilevanti forme di discriminazione, violando così i princìpi di eguaglianza e imparzialità sanciti dalla Costituzione.

Non capiamo il motivo per cui, per esempio, gli interventi della Regione previsti nell’articolo 2 e atti a garantire la formazione e riqualificazione professionale e l’inserimento lavorativo, non debbano essere indirizzati anche in favore dei ragazzi che vivono situazioni di marginalità sociale; dei disabili che dopo i 18 anni scompaiono dalla vita civile per le difficoltà che le loro famiglie incontrano; delle donne costrette a dimettersi in caso di maternità; dei giovani pugliesi che devono lasciare la loro terra per cercare un’occupazione altrove. Cosa impedisce al Governo regionale di proporre un’azione coordinata contro ogni forma di discriminazione anziché un testo parziale che trasforma un diritto di tutti in un privilegio per qualcuno?

Nell’articolo 3, inoltre, che prevede corsi di aggiornamento antiomofobia nelle scuole per studenti, docenti e famiglie, non c’è traccia della salvaguardia della primaria responsabilità educativa dei genitori nei confronti dei propri figli, sempre prevista dalla Costituzione, e della comune costruzione di buone prassi educative fra scuola e famiglia, così come già previsto dalle Linee guida nazionali del Miur “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione” e dalla Legge 107/2015 sulla Buona scuola. Insomma, se gli orientamenti nazionali promuovono e valorizzano il rafforzamento dell’alleanza fra le due principali agenzie educative, famiglia e scuola, il testo del ddl regionale va nella direzione opposta. Dunque ci chiediamo: chi dovrebbe organizzare e tenere questi corsi? In base a quali criteri saranno individuati enti e associazioni idonei? Quali contenuti saranno proposti e veicolati?

Infine lasciano molto perplessi le misure in materia di informazione e comunicazione contenute nell’articolo 8, che prevede il costante controllo del Corecom sull’eventuale presenza di contenuti discriminatori nella programmazione televisiva e radiofonica, anche commerciale e pubblicitaria. Si corre infatti il rischio di violare l’articolo 21 della Costituzione, che garantisce a tutti la “libertà di pensiero e di parola”, e che al comma 2 precisa come la stampa non possa “essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

Insomma, a una lettura attenta sembra un ddl viziato da un macroscopico “eccesso di potere“, che gli fa oltrepassare l’ambito della potestà legislativa regionale consentito dalla Carta Costituzionale e dalle leggi statali.

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