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Statuto
1. Istituzione
1.1 E' costituita l'Associazione "Forum Regionale delle
Associazioni Familiari della Puglia", che ha come finalità il coordinamento
tra le Associazione e gli Organismi che ne fanno parte.
1.2 Il Forum Regionale delle Associazioni Familiari della Puglia opera per il
raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, nel rispetto dell'identità
e dell'autonomia degli Organismi aderenti, valorizzandone la specificità.
1.3 Il Forum Regionale Associazioni Familiari della Puglia non ha fini di lucro
ed è associazione di promozione sociale ai sensi della L.383 del 07/12/2000;
1.4 La sua sede legale è a Taranto in via Minniti n° 83.
1.5 Il Forum Regionale Associazioni Familiari della Puglia aderisce all'Associazione
Nazionale Forum delle Associazioni Familiari, che ha sede in Roma.
2. Finalità
2.1 Il Forum Regionale delle Associazioni Familiari della
Puglia, attraverso il coordinamento delle Associazioni e degli Organismi che
ne fanno parte, intende perseguire le seguenti finalità:
2.1.1 la promozione e la salvaguardia dei valori della famiglia come "società
naturale fondata sul matrimonio" (Costituzione Italiana artt. 29/30/31);
2.1.2 la promozione della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie
alla vita culturale, sociale e politica, specie attraverso le loro forme associative;
2.1.3 la promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano
le funzioni della famiglia e dei suoi diritti, secondo quanto indicato dai seguenti
articoli della "Carta dei Diritti della Famiglia" della Santa Sede,
che unitamente al Patto Associativo dell'Associazione Nazione Forum Associazioni
Familiari, costituisce parte integrante del presente statuto e che si riporta
qui di seguito:
a) ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato di vita, e perciò
a sposarsi e formare una famiglia oppure a restare celibe o nubile.
b) Il matrimonio non può essere contratto se non mediante il libero e
pieno consenso degli sposi, debitamente espresso.
c) Gli sposi hanno l'inalienabile diritto di costituire una famiglia e di decidere
circa l'intervallo tra le nascite ed il numero.
d) La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento
del concepimento.
e) Avendo dato la vita ai loro figli gli sposi hanno l'originario, primario
e inalienabile diritto di educarli; essi devono perciò essere riconosciuti
come i primi e principali educatori dei loro figli;
f) La famiglia ha il diritto di esistere e progredire come famiglia;
g) Ogni famiglia ha il diritto di vivere liberamente la propria vita religiosa
e domestica sotto la guida dei genitori, così come ha il diritto di professare
pubblicamente e diffondere la fede, di prendere parte dal culto pubblico e di
scegliere liberamente programmi di istituzione religiosa senza patire discriminazioni.
h) La famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione sociale e politica
nella costruzione della società.
i) Le famiglie hanno il diritto di poter di poter fare assegnamento su una adeguata
politica familiare da parte delle pubbliche autorità nell'ambito giuridico
economico, sociale e fiscale, senza discriminazione di ogni sorta.
j) Le famiglie hanno diritto ad un ordine sociale ed economico in cui l'organizzazione
del lavoro permetta ai membri di vivere insieme e non ostacoli l'unità,
il benessere, la salute e la stabilità della famiglia, offrendo anche
la possibilità di una sana ricreazione.
k) La famiglia ha il diritto ad una decente abitazione, adatta per la vita della
famiglia e proporzionata al numero dei membri, in un ambiente che provveda ai
servizi di base per la vita della famiglia e della comunità.
l) Le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima protezione di quella
concessa alle altre famiglie.
3. Obiettivi e attività
3.1 Il Forum Regionale delle Associazioni Familiari della
Puglia si propone di promuovere e coordinare le azioni di comune interesse degli
organismi aderenti, sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea.
3.2 Per raggiungere tale obiettivo il Forum Regionale delle Associazioni Familiari
della Puglia svolge le seguenti attività:
a) interloquisce con le istituzioni regionali, provinciali e comunali, in materia
di politica familiare, con una propria rappresentanza;
b) coopera con organismi locali aventi finalità analoghe;
c) assume iniziative di intervento culturale, azione sociale e proposta politica
a promozione e tutela della soggettività familiare.
d) denuncia situazioni e azioni che risultino inadeguate e/o contrarie agli
interessi ed alle aspirazioni delle famiglie.
4. Adesione
4.1 Al Forum Regionale delle Associazioni Familiari della Puglia possono aderire
associazioni, movimenti, organismi presenti nella Regione che ne condividano
aspirazioni, finalità e obiettivi, e che abbiano nei loro statuti o esprimano
nella loro attività, quali scopi fondamentali, il riconoscimento della
famiglia come soggetto politico e sociale e la promozione dei suoi diritti e
doveri.
4.2 Possono aderire come Osservatori, partecipando alle assemblee con diritto
di esprimere parere consultivo, ma senza diritto di voto, quegli organismi che,
pur rispondendo alle caratteristiche sopra riportate, non intendono aderire
al Forum come soci, ma desiderano mantenere con esso un rapporto stabile e continuativo
a sostegno e promozione dei diritti della famiglia.
4.3 Possono aderire i Comitati Provinciali costituiti presso ogni città,
capoluogo di provincia della Regione.
4.4 L'ammissione al Forum è deliberata, con giudizio insindacabile, dall'Assemblea
sulla base di una valutazione sul richiedente e sulla sua accettazione e condivisione
dello spirito e della lettera del presente statuto e del Patto Associativo.
5. Organi e cariche sociali
5.1 Gli organi del Forum Regionale delle Associazioni Familiari
della Puglia sono:
a) L'Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Segretario-Tesoriere;
5.2 Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e non sono rinnovabili
per più di due mandati consecutivi.
5.3 Il Vescovo delegato dalla Conferenza Episcopale Pugliese per la pastorale
familiare, o suo delegato, e la coppia di sposi che hanno la funzione di Segretari
della Commissione Regionale per la pastorale familiare partecipano in qualità
di consulenti ai lavori degli organi sociali di cui al presente articolo.
6. Assemblea
6.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e dagli
Osservatori nonché dai Comitati Provinciali;
6.2 L'Assemblea:
a) stabilisce le linee programmatiche locali e le attività locali del
Forum Regionale delle Associazioni Familiari della Puglia in armonia con le
linee programmatiche e le attività specifiche stabilite dall'assemblea
generale;
b) approva la relazione del Presidente sulle attività svolte e i bilanci
preventivo e consuntivo;
c) elegge il Presidente, tre membri del Consiglio direttivo, il Segretario-Tesoriere;
d) delibera, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio direttivo, la
costituzione di gruppi di lavoro e ratifica quelli costituito dal Consiglio
direttivo;
e) delibera sull'ammissione e l'esclusione degli aderenti ed è chiamata
a comporre ogni controversia relativa ai rapporti interni fra gli organi e gli
aderenti del Forum delegando all'uopo, se opportuno, una Commissione composta
da tre membri, se del caso anche esterni.
6.3 L'assemblea si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente
con ordine del giorno stabilito dal Consiglio Direttivo e deve inoltre essere
convocata su richiesta di almeno un terzo dei soci.
6.4 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega,
di almeno metà più uno dei soci; ricerca sempre la più
ampia convergenza tra gli organismi aderenti, delibera a maggioranza semplice
con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti.
6.5 E' prevista la possibilità che un organismo aderente, motivando le
ragioni della sua scelta, si astenga dal collaborare all'attuazione di una iniziativa
specifica decisa dalla maggioranza qualificata dell'Assemblea.
7. Il Presidente
7.1 Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del Forum nei confronti dei terzi ed in giudizio;
b) su mandato del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
d) nomina il Vicepresidente nell'ambito dei consiglieri eletti ed assegna le
deleghe ai consiglieri, sentito il Consiglio Direttivo;
e) assume i provvedimenti urgenti, quando non sia possibile convocare il Consiglio
Direttivo, comunicandoli ad esso appena possibile per la convalida e portandoli
per la ratifica alla prima seduta del Consiglio;
f) riferisce all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo sulle attività del
Forum;
g) il Presidente può, per singoli atti ed a tempo determinato, delegare
i suoi poteri ai Vicepresidente; questi lo sostituisce in caso di durevole impedimento
o prolungata assenza.
8. Il Consiglio Direttivo
8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) il Presidente;
b) tre Consiglieri, ai quali possono essere attribuite deleghe specifiche;
c) il Segretario-Tesoriere;
d) i Presidenti dei Comitati Provinciali.
8.2 Il Consiglio Direttivo:
a) attua e realizza, anche con la costituzione di gruppi di lavoro, le linee
programmatiche e le delibere dell'Assemblea;
b) dirige e coordina l'attività dell'Associazione;
c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo con la relazione annuale
del Presidente;
d) propone all'Assemblea Regionale la costituzione di gruppi di lavoro;
e) tiene i rapporti con i Soci;
f) attua le deleghe operative assegnate dal Presidente;
g) propone la partecipazione di consulenti ed esperti ai lavori degli organi
associativi.
8.3 Il Consiglio Direttivo, nelle decisioni di competenza, ricerca sempre la
più ampia convergenza tra i suoi componenti; ove occorra, delibera a
maggioranza degli aventi diritti, in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
9. Incompatibilità
9.1 Tutti gli incarichi di cui ai precedenti artt. 7,8 sono
incompatibili con qualsiasi carica elettiva in partiti politici, sindacati,
enti ed istituzioni pubbliche di rilevanza sovranazionale, nazionale, regionale,
provinciale.
10. Finanziamento
10.1 Il Forum Regionale Associazioni Familiari della Puglia,
trae i propri mezzi finanziari:
a) dalle quote associative degli aderenti;
b) dai finanziamenti di enti pubblici o privati;
c) da contributi e/o donazioni;
d) da proventi vari.
12. Il Forum Regionale delle Associazioni Familiari
della Puglia, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la sua vita. Il
Forum impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione esclusivamente
per le attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.
13. Scioglimento
13.1 L'eventuale scioglimento del Forum Regionale delle
Associazioni Familiari della Puglia è deliberato dall'Assemblea con maggioranza
dei due terzi aventi diritto.
13.2 Con la medesima delibera l'Assemblea provvederà alla nomina del
liquidatore.
13.3 Il patrimonio sarà devoluto, sempre su conforme delibera dell'Assemblea,
in favore d'iniziative a sostegno dell'istituto familiare o di associati aventi
analoghe finalità di utilità sociale e senza fini di lucro.
14. Modifiche statutarie
14.1 Eventuali modifiche al presente Statuto proposte dal
Consiglio Direttivo e/o da almeno un quinto dei soci possono essere discusse
ed approvate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi
degli aderenti.
15. Norme transitorie
Entro due mesi dalla data della costituzione, dal Presidente
pro-tempore viene convocata una Assemblea per l'elezione degli organi statutari.
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